| Rilascio del certificato di idoneita per la conduzione dei ciclomotori per candidati maggiorenni |
| Secondo la nuova formulazione dell'art. 116, comma 1-ter, C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data, tutti coloro che sia maggiorenni che minorenni intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina gia in vigore. Coloro che sono gia maggiorenni o raggiungeranno la maggiore età entro il 30.9.2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola. La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A. L'art. 5, comma 1-bis, della Legge in argomento, ha disposto che gli istituti della revisione (art. 128 C.d.S.), sospensione (art. 129 C.d.S.) e revoca (art. 130 e art. 219 C.d.S.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'art. 126 C.d.S.. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell'abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 128 C.d.S., hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l'obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione. Le disposizioni sopraindicate si applicano a tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno gia conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell'entrata in vigore del D.L. 115/2005. Per questi ultimi, tuttavia, ferma restando la possibilità di sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell'art 128 C.d.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare apposite norme attuative volte a disciplinare l'adeguamento e le modalità di conferma della validità dei certificati di idoneità da loro posseduti. Per l'espressa previsione normativa, contenuta nell'articolo 116, comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del conseguimento della patente di guida. Le nuove norme non hanno mutato la natura giuridica dell'abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere considerata diversa dalla patente di guida di cui all'articolo 116, comma 1, C.d.S.. Pertanto, come gia precisato con circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1.7.2003, in caso di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivano sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano all'eventuale patente di guida posseduta dal conducente. Viceversa, i provvedimenti giuridici che interessano la patente di guida svolgono i loro effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In particolare quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal ciclomotore, quest'ultimo mezzo non puo essere condotto dal titolare della patente. Unica eccezione, prevista dall'art. 116, comma 1-ter C.d.S., riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all'art. 142, comma 9 C.d.S., che "mantengono il diritto alla guida del ciclomotore". |
| Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori per candidati minorenni. |
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